L’INAIL con la Circolare n. 92 del 2015 ha fornito istruzioni in merito all’abolizione del registro infortuni.
L’articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 prevede: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”.
In proposito, il citato DLgs 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è diventato effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data da cui il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta dello “storico” registro infortuni.
Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del DPR 1124/1965, modificato dal DLgs 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).
Il datore di lavoro effettua la denuncia obbligatoria in modalità telematica all’Inail (entro due giorni per l’infortunio e cinque per la malattia professionale), ma senza l’invio contestuale del certificato medico, mentre resta a suo carico l’indicazione nella denuncia dei riferimenti del certificato medico resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore. Su questo punto, nel nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail, la ricerca del certificato medico avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.
Il lavoratore infortunato – tenuto a dare immediatamente avviso di qualsiasi infortunio ed entro 15 giorni di qualsiasi malattia professionale – deve a sua volte fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi relativi all’evento. Dal momento in cui il datore ha a disposizione questi dati inizia a decorrere il termine previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 53 per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo di denuncia d’infortunio o di malattia professionale, che variano da un minimo di 1.290 a un massimo di 7.745,00 euro.
Per chiarire le modalità con cui dovranno operare medici, datori di lavoro e intermediari abilitati l’Inail ha predisposto la circolare 10/16, mentre sul fronte dei medici ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti dal ministero della Salute.
Si precisa che Inail ha chiarito nella circolare che il certificato medico potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo nel caso in cui il documento sia stato trasmesso via Pec, opzione possibile finché il sistema non entrerà a regime. In questa circostanza il datore di lavoro nella denuncia deve sempre individuare il numero identificativo del certificato nonché la data di rilascio e solo nel caso in cui si verifichi un’impossibilità oggettiva di reperire il numero identificativo «nella denuncia deve essere indicato un numero fittizio purché di “xxxxxx” numeri». Qualora, tuttavia, il numero identificativo del certificato e la data di rilascio risultino diversi da quelli processati dall’Istituto, si chiarisce che la circostanza non porterà a una sanzione amministrativa o al rigetto della denuncia.
Nella circolare si dice ancora che, in attesa delle implementazioni dell’applicativo, sono stati predisposti due nuovi moduli per l’invio telematico delle denunce di malattia professionale o di silicosi (Mod. 101-RA) e di infortunio (Mod 4bis RA), entrambi scaricabili dal sito internet dell’Inail nella sezione “Modulistica”.
Ultima novità importante sul fronte delle semplificazioni – introdotte dal Dlgs 151/2015 modificando l’articolo 54 del Dpr 1124/1965 – da oggi non è più a carico del datore di lavoro, ma dell’Inail, l’obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle Dtl. Sul punto la circolare chiarisce che in questa prima fase la segnalazione verrà trasmessa via Pec e non in cooperazione applicativa.
Fonte: PRAUGEST s.r.l.
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