Una risposta al quesito sull’istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del TU 81/08 è stata fornita in questi giorni dalla Commissione Interpelli.
Il c. 1 dell’art. 16 prevede che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, a meno che essa non sia espressamente esclusa, è ammessa con questi limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto con data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Secondo il disposto, il datore di lavoro può delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi (e relativo documento) e la designazione del Rspp, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
La Commissione fa rilevare che tra le caratteristiche volute dall’art. 16, lett. e), è costituita dal fatto che la delega sia accettata dal delegato per iscritto, il che implica la possibilità della non accettazione della stessa (caratteristica che non è richiesta nel conferimento di incarico).
Sull’argomento dell’interpello, vale la pena di aggiungere:
- che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;
- che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;
- che il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni.
Fonte: Quotidiano sicurezza ANFOS
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