Il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Dal 23 dicembre 2015, sarà semplicemente sanzionata la mancata comunicazione telematica con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni. Resta, invece, legata all’attuazione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (e quindi non attiva dal 23 dicembre 2015) la sanzione per la mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno. Sono state altresì semplificate, con entrata in vigore dal 22 marzo 2016, talune modalità di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.
Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 (c.d. “decreto semplificazioni”), attuativo del Jobs Act, a decorrere dal 23 dicembre 2015 (ossia “dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”) cessa l’obbligo della tenuta del registro degli infortuni. Ovviamente, il registro infortuni dovrà essere, comunque, conservato per almeno quattro anni dall’ultima registrazione e, se non usato, dalla data di vidimazione.
Di conseguenza, a decorrere dal 24 dicembre 2015, non risulterà più applicabile la sanzione amministrativa da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00, prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994, che punisce il datore di lavoro e il dirigente, in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.
Di contro sarà, invece, sanzionata la mancata comunicazione telematica degli infortuni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni. Resta, inoltre, ancora legata all’attuazione del SINP la sanzione da 548,00 a 1.972,80 euro per la mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno.
Fonte: SIRS RER
Scarica: abolizione registro infortuni, circolare Inail 92 dicembre 2015